Le più recenti Domande e Risposte Frequenti (FAQ) pubblicate dal Governo hanno fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle attività commerciali.
Si legge nel sito del Governo:
Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
“No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni.
Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020.
Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del Dpcm del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo.
In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura.
Resta vietata ogni forma di assembramento.
Si ricorda che il DPCM 11 Marzo 2020 nel definire le tipologie di punti vendita per i quali non vige l’obbligo di sospensione delle attività, ovvero quelli elencati all’allegato 1 del medesimo provvedimento, ha anche abrogato la disposizione di cui alla lettera r) dell’art. 1 del precedente DPCM 8 Marzo 2020 che prevedeva la chiusura nel fine settimana dei punti vendita posti all’interno di Centri Commerciali e delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche se indipendenti.
Pertanto le imprese esercenti
– Il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici e
– Il commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
non sono tenute a sospendere la propria attività di vendita e possono operare senza limitazioni in ordine alle giornate di apertura.
Ovviamente misure restrittive imposte a livello regionale e/o comunale in ordine agli orari e/o alle giornate di apertura saranno da considerare vincolanti se confermate da parte degli Enti Locali.
Si conferma che la definizione di rivenditori “non specializzati” adottata dal Legislatore per la finalità di non escludere dall’elenco degli operatori autorizzati imprese che per ragioni varie possano avere codici ATECO diversi da 47.4 e seguenti. La norma ricomprende ogni rivenditore di tali prodotti indipendentemente dalle dimensioni e dai format di vendita.
Sono ovviamente fatte salve tutte le previsioni in materia di sicurezza degli addetti e dei consumatori, ovvero la distanza di almeno un metro tra gli avventori.
Resta ovviamente facoltà delle imprese indipendenti e delle organizzazioni centralizzate orientarsi autonomamente in relazione alla sospensione, alla rimodulazione o al proseguimento della propria attività, dandone informativa alla Clientela”.