Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il Dpcm con il regolamento per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale.
Il decreto attuativo del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) ha infatti l’obbiettivo di modernizzare i rapporti tra amministrazione e imprese, aumentando le tipologie di firme elettroniche che è possibile utilizzare e portando ad una sostanziale e piena equiparazione con il documento cartaceo.
In particolare il provvedimento, che abroga il vecchio Dpcm del 20 marzo 2009, per le firme qualificate e digitali apporta limitate innovazioni alla disciplina già in vigore ma fissa le regole tecniche per le firme elettroniche avanzate rendendole finalmente valide a tutti gli effetti di legge.
La firma elettronica, quale metodo di identificazione informatica, può essere semplice o avanzata.
La firma elettronica semplice equivale ad un insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi, mediante un’associazione logica, ad altri dati elettronici. Tale firma è associata al documento cui è apposta, restando pur sempre distinta da questo.
La Firma elettronica avanzata invece realizza un’unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. Consente non solo l’identificazione del sottoscrittore del documento ma garantisce anche la connessione univoca del documento al firmatario. Esistono due specie di firma elettronica avanzata: firma elettronica qualificata e digitale.
La prima rappresenta una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
La firma elettronica digitale invece è basata su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l’altra privata correlata tra di loro che consente al titolare e al destinatario rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di uno o più documenti informatici.
Il decreto prevede che la realizzazione e la messa a disposizione delle firme elettroniche avanzate (valide soltanto nei rapporti tra i soggetti che le rilasciano e i titolari) non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva; in più sono individuati i requisiti minimi di sicurezza e di affidabilità che devono essere garantiti, nonché gli obblighi a carico dei soggetti che le erogano.
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