Novità per la trasmissione informatizzata dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013 è stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 portante “Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il nuovo decreto ha apportato modiche all’art. 4 del decreto del 9 luglio 2012 in materia di contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Le modifiche all’art. 4 del citato decrete sono state introdotte per consentire ai medici competenti di adempiere agli obblighi informativi in un arco temporale più ampio e di verificare l’efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell’allegato 3B del citato decreto ministeriale, anche in relazione alla programmazione e valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le modifiche sono già in vigore dall’11 settembre scorso e riguardano i commi da 1 a 4 del citato articolo 4 del decreto 9 luglio 2012, che sono stati così sostituiti dai due commi seguenti:
“1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l’allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.”